Art. 23.
(Commissione nazionale
delle discipline bio-naturali).

      1. È istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro nove mesi dalla data

 

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di entrata in vigore della presente legge, la Commissione nazionale delle discipline bio-naturali, di seguito denominata «Commissione nazionale».
      2. La composizione della Commissione nazionale, i cui membri sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, deve prevedere rappresentanti degli stessi Ministeri dell'università e della ricerca e della salute, nonché delle regioni designati dalla medesima Conferenza, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, del tribunale per i diritti del malato, delle associazioni dei consumatori e degli utenti, iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del citato codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di ciascuna delle discipline previste dal comma 2 dell'articolo 20 della presente legge, designati di concerto dalle associazioni professionali e dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati ai sensi del comma 10 dell'articolo 22.
      3. La Commissione nazionale dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati una sola volta. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell'università e della ricerca con qualifica non inferiore all'area C, posizione economica C 2.
      4. L'attività e il funzionamento della Commissione nazionale sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.